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DIDATTICA FINANZIARIA

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 Anatocismo Bancario, aspetti ed effetti economici

Categoria: Didattica Finanziaria Data: 30/12/2005 
 
ANATOCISMO BANCARIO, ASPETTI CONTRATTUALI ED EFFETTI ECONOMICI vol

ANATOCISMO BANCARIO, ASPETTI CONTRATTUALI ED EFFETTI ECONOMICI

Il tema dell’anatocismo degli interessi che di fatto producono interessi è al centro degli interventi legislativi e delle pronunce delle Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Se poi si prende spunto dai fatti, o sarebbe meglio dire “gli elementi probatori” rintracciati a carico di importanti e influenti banchieri ed imprenditori di rilevanza nazionale in ordine a presunte sottrazioni di denaro dai conti correnti di ignari cittadini, il tutto rende la materia relativamente alla gestione del piccolo risparmio drammaticamente di grande attualità.

Ovviamente la sottrazione di denaro da conti correnti intestati a privati cittadini configura una serie di reati penali e che nulla hanno a che fare con la materia dell’anatocismo bancario che a tutt’oggi è materia di esclusivo interesse civile e di interpretazione di norme dello stato.

Preliminarmente, per meglio rendere comprensibile al lettore riteniamo opportuno fare una premessa di ordine generale relativamente ai contratti, perché è bene ricordare che il conto corrente è un contratto e come tale è disciplinato dalla legge dello stato. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L’art. 1322 c.c testualmente recita “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. Il ns codice civile quindi concede la possibilità “alle parti” di redigere e concludere contratti diretti a realizzare interessi meritevoli di interesse “pubblico”, dove quindi implicitamente si rileva come l’autonomia contrattuale è legata all’incontro degli interessi contrapposti delle parti. (L’autonomia contrattuale ha in se ovviamente dei limiti che sarà nostra cura sviluppare in un secondo momento). Il regolamento contrattuale trova il suo riferimento non solo nella volontà delle parti contraenti quanto nel dettato normativo; a tal proposito l’art. 1374 c.c testualmente recita: “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.”. A quale uso fa riferimento il codice civile? Nel nostro ordinamento si distingue l’uso normativo dall’uso negoziale. Gli usi negoziali si sostanziano in pratiche comunemente e costantemente osservate nelle operazioni contrattuali in un dato luogo ramo del commercio e, a differenza di quelle normativi non hanno valenza erga omnes. Gli usi negoziali, si intendono inseriti nel contenuto del contratto purché le parti non abbiamo manifestato una volontà contraria. Ribadiamo quindi come la valenza e l’efficacia degli usi normativi è direttamente collegata alla manifestazione di volontà di entrambi le parti; siamo tornati su questo punto perché successivamente verificheremo essere l’aspetto realmente importante da prendere in considerazione nel dibbatito sull’anatocismo bancario come per altro sui contratti “a danno dei consumatori”. Fatta la premessa di cui sopra ripercorriamo la genesi e la storia dell’anatocismo bancario facendo presente come di fatto dal dopoguerra ad oggi l’intero sistema bancario ha ritenuto di poter applicare la capitalizzazione trimestrale sugli interessi attivi e di riconoscere invece, quella annuale sugli interessi passivi. In realtà da sempre “concettualmente” è stato per decenni considerato corretto applicare la capitalizzazione trimestrale sugli interessi attivi in quanto si riteneva esserci un valore “economico e sociale” nel colpire il soggetto che di fatto non era riuscito a rientrare dal debito contratto; in pratica il cittadino debitore deve essere colpito in quanto socialmente il suo non avere rispettato l’accordo con la Banca ha arrecato un danno all’intera collettività. Il legislatore stesso ha inteso più volte ribadito questo concetto in realtà però mai fornendo una spiegazione inattaccabile; in particolare con l’art. 8° della legge n. 154/1992 si faceva riferimento alle informazioni periodiche alle clientela “sulla capitalizzazione degli interessi”. In tale panorama intervenne il Governo, con il D.Lgs. n. 342 del 4/8/99, il quale, all'art. 2, imponeva una sorta di panacea sul contenzioso presente e passato, nonché un ceppo al prevedibile contenzioso futuro, statuendo, sic et simpliciter, la validità ed efficacia delle convenzioni anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati alla data di entrata in vigore del decreto.

Insomma, come è stato osservato, "di fronte ad una giurisprudenza evidentemente disattenta al principio della certezza del diritto — che appunto per i giudici si traduce nello stare decisis, nel rispettare cioè, per quanto possibile, il valore delle proprie precedenti decisioni senza improvvisamente sovvertirle dopo decenni — il Governo altro di meglio non trovò che emettere un decreto legislativo di sanatoria". Nello stesso decreto l’articolo chiave era il n. 25 2° comma il quale “…legittimava la produzione di interessi sugli interessi maturandi …posti in essere nell’attività bancaria” e il 3° comma sempre dell’art. 25 il quale disponeva la validità delle clausole relativi agli interessi sugli interessi nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore del CICR. Ma passava pochissimo tempo ed ecco che già nel 2000 la Corte Costituzionale con la sentenza n. (n. 425/2000), dichiarava incostituzionale il decreto denominato “salva interessi” in quando si disconosceva che le nuove disposizioni avessero un valore “genericamente validante” e retroattivo in tema di anatocismo (i passaggi logici attraverso i quali la Corte è giunta a dichiarare l’illegittimità della disposizione sono lineari e saranno sviluppati in altra occasione). Quanto ciò premesso per far rilevare come il legislatore italiano, nel caso del decreto “salva interessi un Governo di Centro- Sinistra ha sempre avuto un approccio sistematicamente a difesa del sistema creditizio.

Alla luce delle considerazioni sopra svolta si comprende l’importanza della pronuncia 2374/1999 Cass. che declassava gli usi bancari da normativi a negoziali. La consuetudine sarebbe costituita da un elemento oggettivo, rappresentato nella ripetizione di un determinato comportamento, e da un elemento soggettivo consistente nella convinzione che tale comportamento sia giuridicamente vincolante; la Sentenza avrebbe specificato come mancherebbe proprio l’elemento soggettivo, con la conseguenza che i clienti delle banche non avrebbero avuto la consapevolezza e la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. In pratica il cittadino non avrebbe quindi mai potuto non accettare un norma che di fatto sarebbe stata imposta. Gli Istituti di Credito hanno provato a contestare il riferimento agli usi negoziali e non normativi, ma di fatto non hanno potuto contestare l’iniquità del trattamento relativamente al semplice cittadino. La giurisprudenza con la sentenza del Tribunale di Roma del 21 gennaio 2000 riprendeva questo aspetto aggiungendo un ulteriore elemento di riflessione; le clausole anatocistiche sarebbero clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1469 c.c e come tali inefficaci. In particolare la vessatorietà sarebbe determinata appunto dallo squilibrio di trattamento nei confronti del cliente/utente.

La sentenza n. 21095/2004 della Corte di Cassazione ha definitivamente modificato il vecchio orientamento della Giurisprudenza riprendendo l’assunto della sentenza del 1999, escludendo quindi che possa esistere un uso normativo in grado di legittimare ai sensi dell’art. 1283 del c.c. la facoltà delle banche di inserire la capitalizzazione trimestrale negli interessi a debito. La sentenza ha preso direttamente spunto dal combinato disposto degli articolo del c.c 1322 e 1374. Testualmente la stessa riporta: “ La clausola di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa non risponde ad uno negoziale ancorché la clausola stessa sia nello stesso dichiarata conforme alle “norme bancarie uniformi” .

La sentenza parlava di “tendenza” e di costituzione di un uso negoziale la cui formazione non si sarebbe mai compiuta. Le stesse norme bancarie, predisposte da un associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi esclusivi delle Banche non hanno forza normativa (Cass. n.3638 del 1971).

In conclusione si può effettivamente ritenere che la Cassazione abbia di fatto “chiuso” e definito una questione discussa da almeno 40 anni, valutando la controversia a favore del cittadino ed a ns avviso nel caso di specie decidendo correttamente.

Michele Gradi m.gradi@gmail.com

 

 
Michele Gradi

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