ANATOCISMO
BANCARIO, ASPETTI CONTRATTUALI ED EFFETTI ECONOMICI
Il tema dell’anatocismo degli interessi che di
fatto producono interessi è al centro degli interventi legislativi e
delle pronunce delle Corte di Cassazione
e della Corte Costituzionale. Se poi si prende spunto dai fatti, o sarebbe
meglio dire “gli elementi probatori” rintracciati a carico di
importanti e influenti banchieri ed imprenditori di rilevanza nazionale
in ordine a presunte sottrazioni di denaro dai conti correnti di ignari
cittadini, il tutto rende la materia relativamente alla gestione del piccolo
risparmio drammaticamente di grande attualità.
Ovviamente la sottrazione di denaro da conti correnti intestati a
privati cittadini configura una serie di reati penali e che nulla hanno a che fare con la materia dell’anatocismo bancario che
a tutt’oggi è materia di esclusivo interesse civile e di interpretazione di
norme dello stato.
Preliminarmente, per meglio rendere
comprensibile al lettore riteniamo opportuno fare una premessa di ordine generale relativamente ai contratti, perché è bene
ricordare che il conto corrente è un contratto e come tale è disciplinato dalla
legge dello stato. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. L’art. 1322
c.c testualmente recita “Le parti possono
liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla
legge (e dalle norme corporative). Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare,
purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico”. Il ns codice civile quindi concede la possibilità
“alle parti” di redigere e concludere contratti
diretti a realizzare interessi meritevoli di interesse “pubblico”, dove quindi
implicitamente si rileva come l’autonomia contrattuale è legata all’incontro
degli interessi contrapposti delle parti. (L’autonomia
contrattuale ha in se ovviamente dei limiti
che sarà nostra cura sviluppare in un secondo momento). Il regolamento
contrattuale trova il suo riferimento non solo nella volontà delle parti
contraenti quanto nel dettato normativo; a tal proposito l’art. 1374 c.c
testualmente recita: “Il contratto
obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equità.”. A quale uso fa riferimento il codice civile? Nel nostro
ordinamento si distingue l’uso normativo dall’uso negoziale.
Gli usi negoziali si sostanziano in pratiche comunemente e costantemente
osservate nelle operazioni contrattuali in un dato luogo ramo del commercio e,
a differenza di quelle normativi non hanno valenza
erga omnes. Gli usi negoziali, si
intendono inseriti nel contenuto del contratto purché le parti non abbiamo manifestato una volontà
contraria. Ribadiamo quindi come la valenza e
l’efficacia degli usi normativi è direttamente collegata alla manifestazione di
volontà di entrambi le parti; siamo tornati su questo punto perché
successivamente verificheremo essere l’aspetto realmente importante da prendere in considerazione nel dibbatito
sull’anatocismo bancario come per altro sui contratti “a danno dei
consumatori”. Fatta la premessa di cui sopra ripercorriamo
la genesi e la storia dell’anatocismo bancario facendo presente come di fatto
dal dopoguerra ad oggi l’intero sistema bancario ha ritenuto di poter applicare
la capitalizzazione trimestrale sugli interessi attivi e di riconoscere invece,
quella annuale sugli interessi passivi. In realtà da sempre “concettualmente” è
stato per decenni considerato corretto applicare la capitalizzazione
trimestrale sugli interessi attivi in quanto si riteneva esserci un valore
“economico e sociale” nel colpire il soggetto che di fatto
non era riuscito a rientrare dal debito contratto; in pratica il cittadino
debitore deve essere colpito in quanto socialmente il suo non avere rispettato
l’accordo con la Banca ha arrecato un danno all’intera collettività. Il
legislatore stesso ha inteso più volte ribadito questo concetto in realtà però
mai fornendo una spiegazione inattaccabile; in particolare con l’art. 8° della
legge n. 154/1992 si faceva riferimento
alle informazioni periodiche alle clientela “sulla capitalizzazione degli
interessi”. In tale panorama intervenne il Governo, con il D.Lgs. n. 342 del 4/8/99, il quale, all'art. 2, imponeva una sorta
di panacea sul contenzioso presente e passato, nonché un ceppo al prevedibile
contenzioso futuro, statuendo, sic et simpliciter, la validità ed efficacia
delle convenzioni anatocistiche contenute nei contratti bancari stipulati alla
data di entrata in vigore del decreto.
Insomma, come è stato
osservato, "di fronte ad una giurisprudenza evidentemente disattenta al
principio della certezza del diritto — che appunto per i giudici si traduce
nello stare decisis, nel rispettare cioè, per quanto possibile, il valore delle
proprie precedenti decisioni senza improvvisamente sovvertirle dopo decenni — il
Governo altro di meglio non trovò che emettere un decreto legislativo di
sanatoria". Nello stesso decreto l’articolo chiave era il n. 25 2° comma
il quale “…legittimava la produzione di interessi
sugli interessi maturandi …posti in essere nell’attività bancaria” e il 3° comma sempre dell’art. 25 il quale
disponeva la validità delle clausole relativi agli interessi sugli interessi
nei contratti stipulati anteriormente
all’entrata in vigore del CICR. Ma passava pochissimo tempo ed ecco che già nel
2000 la Corte Costituzionale con la sentenza n.
(n. 425/2000), dichiarava incostituzionale il
decreto denominato “salva interessi” in quando si disconosceva che le nuove disposizioni
avessero un valore “genericamente
validante” e retroattivo in tema di anatocismo (i passaggi logici attraverso i
quali la Corte è giunta a dichiarare l’illegittimità della disposizione sono
lineari e saranno sviluppati in altra occasione). Quanto ciò premesso per far
rilevare come il legislatore italiano, nel caso del decreto “salva
interessi” un Governo di Centro-
Sinistra ha sempre avuto un approccio
sistematicamente a difesa del sistema creditizio.
Alla luce delle considerazioni sopra svolta si
comprende l’importanza della pronuncia 2374/1999 Cass. che declassava gli usi
bancari da normativi a negoziali. La consuetudine
sarebbe costituita da un elemento oggettivo, rappresentato nella ripetizione di
un determinato comportamento, e da un elemento soggettivo consistente nella
convinzione che tale comportamento sia giuridicamente vincolante; la Sentenza
avrebbe specificato come mancherebbe proprio l’elemento soggettivo, con la
conseguenza che i clienti delle banche non avrebbero avuto la consapevolezza e
la volontà di obbedire alla regola sulla capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi. In pratica il cittadino non avrebbe quindi
mai potuto non accettare un norma che di fatto sarebbe
stata imposta. Gli Istituti di Credito hanno provato a contestare il
riferimento agli usi negoziali e non normativi, ma di fatto
non hanno potuto contestare l’iniquità del trattamento relativamente al
semplice cittadino. La giurisprudenza con la sentenza del Tribunale di Roma del
21 gennaio 2000 riprendeva questo aspetto aggiungendo
un ulteriore elemento di riflessione; le clausole anatocistiche sarebbero
clausole vessatorie ai sensi dell’art. 1469 c.c e come tali inefficaci. In
particolare la vessatorietà sarebbe determinata appunto dallo squilibrio di
trattamento nei confronti del cliente/utente.
La sentenza n. 21095/2004 della Corte di
Cassazione ha definitivamente modificato il vecchio orientamento della
Giurisprudenza riprendendo l’assunto della sentenza del 1999, escludendo quindi
che possa esistere un uso normativo in grado di
legittimare ai sensi dell’art. 1283 del c.c. la facoltà delle banche di
inserire la capitalizzazione trimestrale negli interessi a debito. La sentenza
ha preso direttamente spunto dal combinato disposto degli
articolo del c.c 1322 e 1374. Testualmente la stessa riporta: “ La clausola di capitalizzazione degli
interessi dovuti dal cliente di una banca è nulla in quanto essa
non risponde ad uno negoziale ancorché
la clausola stessa sia nello stesso dichiarata conforme alle “norme bancarie
uniformi” .
La sentenza parlava di “tendenza” e di
costituzione di un uso negoziale la cui formazione non
si sarebbe mai compiuta. Le stesse norme bancarie, predisposte da un
associazione di categoria pianificata alla tutela degli interessi esclusivi delle
Banche non hanno forza normativa (Cass. n.3638 del 1971).
In conclusione si può effettivamente ritenere
che la Cassazione abbia di fatto “chiuso” e definito una
questione discussa da almeno 40 anni, valutando la controversia a favore del
cittadino ed a ns avviso nel caso di specie decidendo correttamente.
Michele Gradi
m.gradi@gmail.com